
L'Imposta comunale sugli immobili "ICI" è un tributo comunale che grava su fabbricati e terreni agricoli ed edificabili.
Nata come Imposta straordinaria sugli immobili, ha preso la forma attuale con il decreto legislativo del 30/12/1992 n°504.
L'ICI è un'imposta sul patrimonio immobiliare; non è progressiva come le imposte sul reddito, ma grava sul valore del fabbricato con una percentuale fissa decisa dal Comune con una apposita delibera del Consiglio Comunale da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto per l'anno successivo.
L'art. 1 del D. L. 93/2008 entrato in vigore il 29/05/2008 ha previsto l'esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze nei limiti di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2 (depositi e cantinole), C/6 (posti auto) e C/7 (tettoie). Non rientrano nella suddetta esenzione le abitazioni censite alle cat. A/1, A/8 e A/9.
Il presupposto dell'imposta è il mero possesso, che può essere a titolo di proprietà, usufrutto, o uso abitazione), a prescindere dall'uso a cui sono destinati, delle seguenti tipologie di immobili:
* Fabbricati;
* Aree fabbricabili;
* Terreni agricoli .
Come pagare
Il versamento può essere effettuato, in acconto dal 1° giugno al 16 giugno 2011 e a saldo dal 1°dicembre al 16 dicembre 2011; oppure in unica soluzione entro il 16 giugno 2011.
Si può pagare utilizzando sia bollettini di c/c postale n°51832251 intestati a Comune di Meta - I.C.I. - , sia tramite il modello F24.
Aliquote
Le aliquote ,per l'anno 2011, sono rimaste invariate rispetto al 2010 infatti il Consiglio Comunale, in data 23.03.2011 con delibera n°51, ha confermato:
aliquota del 6 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali in categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
aliquota del 7 per mille per tutti gli immobili diversi dalle unità immobiliari di cui al punto precedente;
aliquota del 7 per mille per i terreni.
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in categoria A/1, A/8 e A/9, detenuta dal soggetto passivo, sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare, €.103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Dichiarazioni
A partire dall'anno 2008, la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d'imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del D. L.svo 18/12/1997 n°463 relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).
Il MUI è il modello che obbligatoriamente usano tutti i notai per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.
RICLASSAMENTO
Si fa presente che la vigente normativa dispone che i Comuni, in presenza di immobili non dichiarati in catasto ovvero caratterizzati da situazioni di fatto non più coerenti con il classamento catastale, richiedano ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari la presentazione di atti di aggiornamento catastale.
Appare evidente che l'elevato numero di unità immobiliari ancora oggi classificate nella categoria A/6 , A/5 , A/4 e A/3 , fa ritenere che buona parte di esse non sia stata oggetto dell'adempimento di cui sopra; è provato infatti che da anni il catasto non assegna più tali categorie per gli immobili siti in questo Comune poiché la tipologia degli stessi ne esclude ogni possibilità abitativa.
E' possibile regolarizzare gli accatastamenti delle proprie unità immobiliari, in applicazione dei commi dell'art.1 della legge 30/12/2004, n°311 usufruendo della riapertura dei termini stabilita con delibera del C.C. n°75 del 22/12/2010 con le seguenti modalità:
1)- Applicazione dei soli interessi legali alle regolarizzazioni presentate complete di versamento, a decorrere dal 30/11/2008;
2) - Applicazione, a coloro che versano dopo il termine del 30/09/2008 e fino al 31/12/2008, oltre agli interessi legali, di una sanzione una tantum pari a €.150,00 (centocinquanta/00), per la violazione del regolamento concernente le applicazioni in materia di ICI a seguito di regolarizzazione degli accatastamenti delle unità immobiliari approvato con deliberazione di C.C. n°23 del 06/07/2007, ai sensi dell'art. 7 bis del D. L.svo 267/2000;
"I.C.I. semplice"
Un servizio gratuito per il cittadino che permette di prelevare la rendita catastale dell'immobile, consultare le aliquote ed il regolamento comunale e contemporaneamente calcolare l'imposta ICI dovuta, comodamente da casa, e senza incombere in errori.
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DOVE RIVOLGERSI:
Ufficio Tributi - Area Economico-Finanziaria
tel 081 5321498
e-mail: ragioneria@comune.meta.na.it
QUANDO:
Martedì - Giovedì - Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Lunedì e Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
E' possibile inoltre visualizzare tutte le aliquote degli anni precedenti e di quelle attuali sul sito: www.webifel.it

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
La Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, abbreviata in TARSU, è stata istituita con l'art. 58 del Decreto Legislativo n. 507/1993. Il Comune applica questa Tassa, disciplinata da apposito Regolamento, sulla base del costo totale del servizio di raccolta, e successivo smaltimento dei rifiuti usando, come parametro, la superficie dei locali ad uso abitazione e di attività dove possono avere origine rifiuti di varia natura.
La Tassa è dovuta al Comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, oltre che di spazzamento delle strade pubbliche. Oggetto di raccolta sono i rifiuti domestici e quelli cosiddetti assimilati, ovvero quelli derivanti da attività economiche, artigianali, industriali che possono essere assimilati per qualità a quelli domestici.
Chi deve pagare
Soggetti passivi della Tarsu sono i detentori di immobili e di superfici scoperte operative, a qualsiasi uso destinate, che esistono nel territorio del Comune impositore.
Chi detiene o occupa, a qualsiasi titolo, un immobile o una superficie operativa deve presentare una denuncia, ai fini dell'applicazione della Tarsu, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La tassazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. La denuncia è redatta su appositi modelli predisposti dal Comune ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario, l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione, relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione o che influisca, comunque, sull'applicazione e riscossione del tributo. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e/o aree, dà diritto all'esonero del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.
Le categorie
Il Comune, con apposito Regolamento, stabilisce le categorie a cui corrispondono le tariffe al metroquadro: ogni categoria identifica dei gruppi, all'interno dei quali si possono riunire particolari tipologie di immobili destinati ad attività economiche. La tariffa, applicata al metroquadro, sarà stabilità tenendo conto della tipologia di rifiuto prodotto. Di fatto però, la commisurazione della tassa non è legata all'effettiva produzione di rifiuti, ma alla superficie netta calpestabile dell'immobile. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può, in ogni caso, essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale, così come stabilito dal comma 340, art. 1, della legge n. 311 del 30.12.2004.
Agevolazioni
La Normativa concede al Comune la facoltà di introdurre, mediante apposito Regolamento, riduzioni ed, in via eccezionale, esenzioni dal pagamento della Tassa, mediante richiesta su apposita modulistica. Perché risultino legittime, tali agevolazione devono essere motivate.
Sono esenti dal pagamento del tributo gli immobili che, per loro natura, non possono produrre rifiuti perché in obiettive condizioni di inutilizzabilità ovvero di non utilizzabilità immediata perché sprovvisti di utenze domestiche. Tali condizioni devono essere denunciate e dimostrate con idonea documentazione dal detentore o proprietario.
Non sono soggetti, comunque, alla Tassa Rifiuti Solidi Urbani i rifiuti definiti tossico-nocivi che devono essere smaltiti, a carico del produttore, da apposite ditte che provvedono allo smaltimento di questi rifiuti speciali.
Riscossione del tributo
Il Comune riscuote la Tassa con l'iscrizione a ruolo del tributo dovuto, quindi con l'emissione di cartelle esattoriali, anticipate da un avviso di pagamento, detto anche avviso bonario, che permette al cittadino di pagare senza i costi di notifica della cartella. Il pagamento, tramite bollettino allegato all'avviso o cartella, può avvenire in unica soluzione o dilazionato in 4 rate mensili entro date di scadenza prefissate.
Si comunica a tutti i contribuenti che gli avvisi di pagamento relativi alla Tassa Rifiuti non sono soggetti all'applicazione dell'I.V.A.
DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Tributi - Area Economico-Finanziaria II piano
Tel.081.532.14.98 fax. 081.532.28.85
QUANDO
Martedì - Giovedì - Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Lunedì e Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Riferimenti normativi:
Capo III del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;
Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni , approvato con delibera Consiliare n. 19 del 13/03/1995 ;
Determinazioni Tariffe TARSU anno 2010 , approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 94/2010;
La gara fissata per il giorno 03.02.2012 presso questa Casa Comunale - Ufficio Gare e Appalti -via Tommaso Astarita,50-Meta - è stata rinviata a data da destinarsi.
Elezione del Coordinatore e della Giunta
Il Consiglio Comunale ha deliberato la proroga al 31.12.2012 del termine per la regolarizzazione degli accatastamenti di unità immobiliari e per le agevolazioni TARSU ed ha modificato l'aliquita dell'addizionale comunale IRPEF.