Comune di Meta Eventi della vita - Avere una casa - Pagamenti ed obblighi - I.C.I. e TARSU - Versione stampabile

Comune di Meta - Testata per la stampa

I.M.U.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- I.M.U

 
 
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3 - RICLASSAMENTO 

Si fa presente che la vigente normativa dispone che i Comuni, in presenza di immobili non dichiarati in catasto ovvero caratterizzati da situazioni di fatto non più coerenti con il classamento catastale, richiedano ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari la presentazione di atti di aggiornamento catastale.
Appare evidente che l'elevato numero di unità immobiliari ancora oggi classificate nella categoria A/6 , A/5 , A/4 e A/3 , fa ritenere che buona parte di esse non sia stata oggetto dell'adempimento di cui sopra; è provato infatti che da anni il catasto non assegna più tali categorie per gli immobili siti in questo Comune poiché la tipologia degli stessi ne esclude ogni possibilità abitativa.
E' possibile regolarizzare gli accatastamenti delle proprie unità immobiliari, in applicazione dei commi dell'art.1 della legge 30/12/2004, n°311 usufruendo della riapertura dei termini stabilita con delibera del C.C. n°68 del 19/12/2011 con le seguenti modalità:
 

1)- Applicazione, di una sanzione una tantum di €. 200,00 (duecento/00), per la violazione del regolamento concernente le applicazioni in materia di ICI a seguito di regolarizzazione degli accatastamenti delle unità immobiliari approvato con deliberazione di C.C. n°23 del 06/07/2007, ai sensi dell'art. 7 bis del D. L.svo 267/2000; 
 

 
 
 

DOVE RIVOLGERSI:
Ufficio Tributi - Area Economico-Finanziaria
tel 081 5321498
e-mail: ragioneria@comune.meta.na.it

QUANDO:
Martedì - Giovedì - Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
Lunedì e Mercoledì  dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

E' possibile inoltre visualizzare tutte le aliquote degli anni precedenti e di quelle attuali sul sito: www.webifel.it


 

TARSU

TARSU

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

La Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, abbreviata in TARSU, è stata istituita con l'art. 58 del Decreto Legislativo n. 507/1993. Il Comune applica questa Tassa, disciplinata da apposito Regolamento, sulla base del costo totale del servizio di raccolta, e successivo smaltimento dei rifiuti usando, come parametro, la superficie dei locali ad uso abitazione e di attività dove possono avere origine rifiuti di varia natura.
La Tassa è dovuta al Comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, oltre che di spazzamento delle strade pubbliche. Oggetto di raccolta sono i rifiuti domestici e quelli cosiddetti assimilati, ovvero quelli derivanti da attività economiche, artigianali, industriali che possono essere assimilati per qualità a quelli domestici.
Chi deve pagare
Soggetti passivi della Tarsu sono i detentori di immobili e di superfici scoperte operative, a qualsiasi uso destinate, che esistono nel territorio del Comune impositore.
Chi detiene o occupa, a qualsiasi titolo, un immobile o una superficie operativa deve presentare una denuncia, ai fini dell'applicazione della Tarsu, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La tassazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. La denuncia è redatta su appositi modelli predisposti dal Comune ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario, l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione, relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione o che influisca, comunque, sull'applicazione e riscossione del tributo. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e/o aree, dà diritto all'esonero del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.
Le categorie
Il Comune, con apposito Regolamento, stabilisce le categorie a cui corrispondono le tariffe al metroquadro: ogni categoria identifica dei gruppi, all'interno dei quali si possono riunire particolari tipologie di immobili destinati ad attività economiche. La tariffa, applicata al metroquadro, sarà stabilità tenendo conto della tipologia di rifiuto prodotto. Di fatto però, la commisurazione della tassa non è legata all'effettiva produzione di rifiuti, ma alla superficie netta calpestabile dell'immobile. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può, in ogni caso, essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale, così come stabilito dal comma 340, art. 1, della legge n. 311 del 30.12.2004.
Agevolazioni
La Normativa concede al Comune la facoltà di introdurre, mediante apposito Regolamento, riduzioni ed, in via eccezionale, esenzioni dal pagamento della Tassa, mediante richiesta su apposita modulistica. Perché risultino legittime, tali agevolazione devono essere motivate.
Sono esenti dal pagamento del tributo gli immobili che, per loro natura, non possono produrre rifiuti perché in obiettive condizioni di inutilizzabilità ovvero di non utilizzabilità immediata perché sprovvisti di utenze domestiche. Tali condizioni devono essere denunciate e dimostrate con idonea documentazione dal detentore o proprietario.
Non sono soggetti, comunque, alla Tassa Rifiuti Solidi Urbani i rifiuti definiti tossico-nocivi che devono essere smaltiti, a carico del produttore, da apposite ditte che provvedono allo smaltimento di questi rifiuti speciali.
Riscossione del tributo
Il Comune riscuote la Tassa con l'iscrizione a ruolo del tributo dovuto, quindi con l'emissione di cartelle esattoriali, anticipate da un avviso di pagamento, detto anche avviso bonario, che permette al cittadino di pagare senza i costi di notifica della cartella. Il pagamento, tramite bollettino allegato all'avviso o cartella, può avvenire in unica soluzione o dilazionato in 4 rate mensili entro date di scadenza prefissate.
 
Si comunica a tutti i contribuenti che gli avvisi di pagamento relativi alla Tassa Rifiuti non sono soggetti all'applicazione dell'I.V.A.

DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Tributi - Area Economico-Finanziaria II piano 
Tel.081.532.14.98 fax. 081.532.28.85

QUANDO
Martedì - Giovedì - Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
Lunedì e Mercoledì  dalle ore 15,30 alle ore 17,30.


Riferimenti normativi:
Capo III del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;
Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni , approvato con delibera Consiliare n. 19 del 13/03/1995 ;
Determinazioni Tariffe TARSU anno 2010 , approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 94/2010;


 
 (8.07 KB)modulo per iscrizione nei ruoli della TARSU (8.07 KB).
 (254.37 KB)modulo richiesta riduzione/esenzione rsu (254.37 KB).
 (47.92 KB)modulo per cancellazione dai ruoli TARSU (47.92 KB).
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