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COMMERCIO

 
Orari dei pubblici esercizi e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
 
Negozi (esercizi di vicinato), medie e grandi strutture di vendita, centri commericiali.
 
Turni di apertura e chiusura dei distributori di carburanti - anno 2009.
 
Bar, ristoranti, pub e pizzerie.
 

Orari dei pubblici esercizi e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

DESCRIZIONE

Orario di attività
1) Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nel territorio del Comune di Meta seguiranno le seguenti disposizioni in merito agli orari di apertura e di chiusura al pubblico:
a) Esercizi di tipo A (esercizi di ristorazione per la somministrazione di alimenti e bevande: ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari):
Fascia oraria massima: dalle ore 9,00 alle ore 02,00
Fascia oraria minima: 8 ore a scelta dell'operatore da scegliersi nell'arco della fascia massima sopra indicata
b) Esercizi di tipo B (esercizi di somministrazione di bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria e prodotti di gastronomia - bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari):
Fascia oraria massima: dalle ore 5,00 alle ore 03,00
Fascia oraria minima: 8 ore a scelta dell'operatore da scegliersi nell'arco della fascia massima sopra indicata
c) Esercizi di tipo C (esercizi di cui alle lettere a) e b) in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad altre attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni):
Fascia oraria massima: dalle ore 9,00 alle ore 03,00
Fascia oraria minima: 6 ore a scelta dell'operatore da scegliersi nell'arco della fascia massima sopra indicata
Ogni esercente ha l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario scelto nell'ambito della fascia massima stabilita e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.
L'esercente è obbligato all'osservanza dell'orario prescelto, l'eventuale modifica deve essere comunicata al Sindaco.
Gli esercizi misti di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande (A+B) devono applicare l'orario di apertura e chiusura corrispondente a quello previsto per l'attività prevalente.
Negli esercizi annessi ad alberghi e pensioni è consentita la somministrazione di alimenti e bevande, anche fuori dell'orario di cui ai precedenti articoli, ma limitatamente alle persone alloggiate.
La giornata di chiusura settimanale è facoltativa.
È consentito all'esercente, di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo scelto o stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.
È fatto obbligo agli esercenti di esporre nell'esercizio un cartello visibile al pubblico, indicante in termini ben chiari l'orario prescelto di apertura e chiusura conforme a quanto comunicato al Sindaco, nonché il giorno in cui si effettua la chiusura settimanale.
2) Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio sono lasciati alla libera determinazione degli esercenti, ai sensi del D.lgs, 114/98 e della legge regionale n. 1/2000.

DEROGHE
Gli esercenti hanno facoltà di derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva e alla mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive, mediante apertura antimeridiana nel secondo giorno.
È fatto obbligo agli esercenti di rendere noto l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartello visibile al pubblico.
Non sono tenuti ad osservare la presente ordinanza, qualora le attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, i seguenti esercizi: rivendite di generi di monopolio; esercizi di vendita interni a campeggi, ai villaggi, ai complessi turistici ed alberghieri; esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni ferroviarie; rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale.
L'orario di apertura di pubblici esercizi e di attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere comunicato preventivamente al Comune. Può essere anche differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno e deve essere reso noto al pubblico, esponendo un cartello, ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura. Secondo la tipologia di attività esercitata, l'orario può o meno comprendere un intervallo di chiusura intermedia.
Eventuali modifiche dell'orario di apertura o di chiusura devono essere comunicate al Comune con almeno dieci giorni di anticipo.

CHIUSURE SETTIMANALI/FERIE
Sono previsti fino a due giorni di chiusura settimanale, salvo autorizzazione rilasciata dal Comune per ulteriori giornate o mezze giornate di chiusura, su motivata richiesta dell'esercente; anche i giorni di chiusura settimanale devono essere resi noti al pubblico utilizzando l'apposito cartello.
Il Comune può predisporre programmi di turnazione per zona delle chiusure per ferie degli esercizi, in particolare nei mesi estivi. Nella zona centro, per la turnazione delle ferie nel periodo estivo, le relative comunicazioni devono pervenire entro il 31 maggio per le chiusure per ferie del mese di luglio ed entro il 30 giugno per quelle di agosto.

Normativa di riferimento 
Ordinanza del Sindaco n.60 del 15-05-2008

Per informazioni
Ufficio Commercio - Area Vigilanza
telefono 081 532.14.98
email: commercio@comune.meta.na.it
 
 

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Negozi (esercizi di vicinato), medie e grandi strutture di vendita, centri commericiali

Negozi (esercizi di vicinato)
Sono definiti negozi o "esercizi di vicinato" le attività commerciali con una superficie di vendita non superiore a 150 mq.
Per superficie di vendita si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, uffici, servizi.
L'attività di vendita può riguardare i prodotti del settore non alimentare, i prodotti del settore alimentare o entrambi.
 
Come fare
Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie, il subingresso, le variazioni e la cessazione, entro il limite dei 150 mq, è necessario presentare al Comune la comunicazione con modello Mod.Com1 (*), "esercizi di commercio al dettaglio di vicinato", debitamente compilato in triplice esemplare con firma in originale e allegando la dovuta documentazione (*).
Dopo almeno trenta giorni dalla presentazione del Mod.Com1, è necessario comunicare al Comune l'effettivo inizio dell'attività
Prima di presentare la comunicazione (Mod.Com1) è necessario avere la disponibilità dei locali (atto di proprietà, contratto di locazione, ecc.) e la destinazione d'uso commerciale. Elemento fondamentale della dichiarazione è il "quadro" dell'autocertificazione nel quale, sotto la responsabilità del titolare o legale rappresentante, devono essere indicati i requisiti morali, professionali e, per quanto riguarda i locali, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso.

Centri commerciali
Sono così definite le medie o grandi strutture di vendita provviste di spazi di servizio (gallerie, corridoi) o infrastrutture (strade, parcheggi), gestiti unitariamente e costituite da almeno due esercizi commerciali inseriti in una struttura unitaria o articolati in più edifici.

Sono soggetti ad autorizzazione gli esercizi inseriti in centri commerciali di media struttura, indipendentemente dalla superficie di vendita del singolo esercizio.
I centri commerciali di media struttura possono essere integrati da attività di somministrazione, e altre attività di servizio, in deroga alla specifica programmazione comunale, quando:
- la superficie di vendita del centro sia superiore a 1.000 mq;
- la superficie destinata alle attività integrative non supera il 20% della superficie di vendita.
Le autorizzazioni amministrative relative a singoli esercizi commerciali o alle attività come sopra descritte non possono essere trasferite al di fuori dei centri commerciali stessi.

Normativa di riferimento
* D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

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Turni di apertura e chiusura dei distributori di carburanti - anno 2009

Aperture domenicali
Gli impianti di distribuzione carburanti devono, a turno, rimanere aperti nelle giornate festive.
A ciascun impianto è assegnato un turno, che prevede l'apertura nelle giornate festive di almeno un impianto.
Per i distributori nel territorio del Comune di Meta è stato stabilito il seguente calendario di apertura per l'anno 2009.

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Bar, ristoranti, pub e pizzerie

Descrizione
Per l'apertura di bar, ristoranti o pizzerie, dove si esercita attività di somministrazione di alimenti e bevande, è necessario aver ottenuto:
* l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
* la "registrazione", ai sensi del Regolamento CE n° 852/2004, per l'esercizio dell'attività di somministrazione.
Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, appositamente attrezzata.

Requisiti
I requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande sono:
* requisiti indicati all'art. 5 del D.Leg. 8 agosto 1994 n. 490 (antimafia);
* requisiti soggettivi, previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. n. 773/31
* requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande; devono essere posseduti: dal titolare se ditta individuale; dal legale rappresentante in caso di Società; per le sole Società, se il legale rappresentante è privo del requisito professionale, deve essere nominato, un procuratore in possesso dei requisiti, al quale deve essere conferita l'effettiva conduzione dell'esercizio.
Nel caso in cui il titolare, il legale rappresentante o il procuratore in possesso del requisito professionale per la somministrazione di alimenti e bevande non siano presenti nell'esercizio, deve essere nominato un preposto (uno per ogni esercizio) che deve essere in possesso dei requisiti;
* iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
* per gli stranieri, permesso di soggiorno in corso di validità;
* disponibilità dei locali che devono essere:
- sorvegliabili ai sensi del D.M. 17/12/92 N. 564;
- agibili/abitabili e con destinazione d'uso commerciale.

Autorizzazione amministrativa: quando presentarla
L'autorizzazione amministrativa è necessaria per:
* NUOVA APERTURA
Il rilascio di autorizzazione per nuova apertura di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è subordinato all'osservanza dei criteri e parametri di programmazione, per l'insediamento sul territorio comunale di nuove attività di somministrazione. I Comuni, entro 180 gg. dalla definizione dei criteri da parte della Regione, devono predisporre un nuovo strumento di programmazione delle attività di somministrazione. Nel frattempo valgono i criteri vigenti.
* TRASFERIMENTO
Il trasferimento, fino all'adozione del nuovo strumento di programmazione, può avvenire all'interno della medesima zona commerciale. Il trasferimento nella medesima zona è soggetto a semplice comunicazione e nel rispetto dei requisiti dei nuovi locali.
* SUBINGRESSO
Il rilascio di autorizzazione per subingresso in esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è subordinato, oltre all'avvenuta cessione dell'attività (comprovata da atto notarile di cessione d'azienda, affitto d'azienda, ecc.), alla presentazione della domanda. L'attività può essere esercitata dalla data di presentazione della domanda e non può essere sospesa per un periodo superiore a 180 giorni dalla data dell'avvenuta cessione.

Autorizzazione amministrativa: come presentarla
La domanda, con marca da bollo deve essere presentata al Comune di Meta - ufficio protocollo generale :
* in caso di ditta individuale dal titolare;
* in caso di società dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato con procura notarile e in possesso di requisiti professionali.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

* n° 4 Planimetria dei locali, in scala 1:100 ed a firma di tecnico abilitato, con
l'indicazione delle quote in riferimento al piano stradale, delle altezze e
delle superfici dei locali, dei servizi igienici, del percorso dei reflui che si
immettono nella rete fognaria pubblica;
* n° 3 Relazione tecnico-descrittiva, asseverata da tecnico abilitato, nella quale
si certifichi la conformità dei locali alla normativa urbanistica, edilizia e
di destinazione d'uso;
* n° 3 Certificato/Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla regola
d'arte ai sensi dell'art. 9 della Legge 46/90 con allegata iscrizione alla Camera di Commercio della ditta che rilascia tale Certificato / Dichiarazione;
* n° 3 Certificato rilasciato dalla GO.Ri. S.p.a. / Copia istanza autorizzazione / Dichiarazione
sostitutiva di allaccio alla rete fognaria pubblica;
* n° 1 Titolo di disponibilità dell'immobile (titolo di proprietà, contratto di locazione, ecc.);
* n° 1 Certificato di residenza del richiedente (in caso di società, del legale rappresentante);
* n° 1 Certificato di Stato di famiglia del richiedente (in caso di società, del legale rappresentante);
* n° 1 Certificato di attribuzione numero partita IVA;
* n° 1 Copia del documento personale, in corso di validità, del richiedente (in caso
di società, di tutti i soci);
* n° 1 Certificato / dichiarazione sostitutiva antimafia (di tutti i soci in caso di società);
* n° 1 Copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali per il trattamento dei
generi alimentari;
* n° 3 Modello A / Copia (se già registrato per il settore alimentare) per la Registrazione ai sensi del
Regolamento CE 852/2004;
* n° 1 In caso di società: atto costitutivo, registrato, della società;
* n° 1 Copia del permesso di soggiorno (ove previsto);
* n° 3 Relazione d'impatto acustico (ove necessario).

Variazioni societarie
Per le variazioni societarie è sufficiente una comunicazione, da presentare al Comune e che deve contenere:
* variazione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
* possesso dei requisiti indicati all'art. 5 del D.Leg. 8 agosto 1994 n. 490 (antimafia);
* possesso dei requisiti soggettivi, previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P. n. 773/31;
* possesso dei requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande (nel dettaglio si veda il precedente paragrafo "Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa");
* per gli stranieri, permesso di soggiorno in corso di validità.
Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:
* copia comunicazione di variazione sanitaria presentata all'A.S.L.;
* copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali;
* Copia atto notarile;
* copia del permesso di soggiorno (ove previsto).

Ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione
E' necessario presentare una comunicazione al Comune e:
* dimostrare la disponibilità dei locali con destinazione d'uso commerciale;
* aver ottenuto l'agibilità/abitabilità o aver presentato Dia edilizia per opere interne;
* rispettare la sorvegliabilità dei locali ai sensi del D.M. 17/12/92 N. 564.
Alla domanda devono essere allegate
* copia della comunicazione di variazione sanitaria presentata all'A.S.L.
* copia della documentazione inerente l'agibilità/abitabilità e la sorvegliabilità dei locali.

Registrazione sanitaria
Dall'1 gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova procedura di registrazione in attuazione del Reg. CE 852/2004, che ha sostituito l'autorizzazione sanitaria.
Normativa di riferimento
* Reg. CE.852/2004.
* D.M. n. 564 del 17 dicembre 1992 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande".
* R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 "Regolamento per l'esecuzione del TULPS".
* R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

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Avvisi importanti

  1. AFFIDAMENTO GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO

    La gara fissata per il giorno 03.02.2012 presso questa Casa Comunale  - Ufficio Gare e Appalti -via Tommaso Astarita,50-Meta - è stata rinviata a data da destinarsi.

  2. Forum dei Giovani

    Elezione del Coordinatore e della Giunta

  3. Proroghe termini e modofica aliquote

    Il Consiglio Comunale ha deliberato la proroga al 31.12.2012 del termine per la regolarizzazione degli accatastamenti di unità immobiliari e per le agevolazioni TARSU ed ha modificato l'aliquita dell'addizionale comunale IRPEF.