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ORDINANZA N. 147 del 21/10/2009

DISPOSIZIONE ALLE ATTIVITA' COMMERCIANTI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFERENZIATA. PROROGA DEL DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI SHOPPERS IN POLIETILENE.

 IL SINDACO

Premesso:
Che con ordinanza sindacale n. 16 del 03/02/2009 a decorrere dall'01/05/2009 a tutti gli esercenti attività commerciali che operano nel territorio comunale, sia a posto fisso che itinerante, veniva ordinato il divieto di fornire buste di plastica (shoppers) non biodegradabili, utilizzando in alternativa sacchetti certificati biodegradabili, quali, a titolo esemplicativo, sacchetti in mater-bi o altri materiali plastici di origine vegetale, cellulosa, carta o in tela o altre fibre naturali.

Che tale ordinanza si adeguava a quanto disposto dalla Legge Finanziaria 2007, all'art. 1, commi 1130, 1131, e 1132 che promuove l'individuazione di misure da introdurre progressivamente al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1° Gennaio 2010, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili, per l'asporto delle merci che non rispondano ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario;

Che tali criteri sono fissati dalla normativa comunitaria (EN 13432); 

Rilevato che i commercianti palesano una oggettiva difficoltà sia nello smaltire i residui di shoppers già in giacenza sia nell'approvvigionamento di nuovi sacchi che, pur essendo in materiale biodegradabile, assicurino una resistenza pari a quelli in polietilene; 

Visto il D. Lgs. n. 78/2009 con il quale è stato prorogato al 1° gennaio 2011 il termine entro il quale sarebbe dovuto partire il divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci;  

Ritenuto, pertanto,opportunorecepire la citata normativa, anche al fine di dare l'opportunità ai commercianti  di adeguarsi gradualmente alle nuove misure; 

Visto l'art. 50 del D. Lgs. del 18/08/2000, n. 267; 

DISPONE
 
La revoca dell'ordinanza sindacale n. 16 del 03/02/2009.
 
ORDINA
 
A decorrere dal 1° gennaio 2011 a tutti gli esercenti attività commerciali che operano nel territorio comunale, sia a posto fisso che itinerante, il divieto di fornire buste di plastica (shoppers) non biodegradabili.                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
In alternativa, potranno essere utilizzati sacchetti certificati biodegradabili, quali, a titolo esemplicativo, sacchetti in mater-bi o altri materiali plastici di origine vegetale, cellulosa, carta o in tela o altre fibre naturali. 
 
AVVERTE 

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall'art. 16 della Legge 16/01/2003 n. 3. 

I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 50,00 (cinquanta/00), pari al doppio del minimo, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81. 

Che qualora il trasgressore incorra per più di due volte nella sanzione di cui sopra si procederà alla sospensione della licenza commerciale di vendita.  

  DISPONE 

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere su tutto il territorio comunale e pubblicazione sul sito internet dell'Ente e rimessa alla Prefettura di Napoli, al Comando Stazione Carabinieri di Piano di Sorrento, al Commissariato P.S. di Sorrento, all'ASL NA3 Sud U.O.P.C. Distr. 59 di S. Agnello, all'UNIMET di Meta, alla Società Penisolaverde S.p.a. di Sorrento, all'Ufficio Attività Produttive, sede ed al locale Comando di Polizia Municipale. 

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile della Polizia Municipale. 

Gli Agenti tutti della Forza Pubblica sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori

Che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n. 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R. art. 21, Legge 6/12/1971 n. 1034 ) previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg. dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120giorni (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199). 

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con esso.

 
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