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DISPOSIZIONE ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI SHOPPERS IN POLIETILENE. - ordinanza n. 16 del 03/02/2009

COMUNE DI META
Provincia di Napoli
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ORDINANZA N. 16 / 2009


Oggetto :
DISPOSIZIONE ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI SHOPPERS IN POLIETILENE.


IL SINDACO

Premesso:

Che la Legge Finanziaria 2007, all'art. 1 commi 1130, 1131, 1132 promuove l'individuazione di misure da introdurre progressivamente al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1° Gennaio 2010, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili, per l'asporto delle merci. che non rispondano ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario;

Che tali criteri sono fissati dalla normativa comunitaria (EN 13432);

Che il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, recante "norme in materia ambientale" nell'ambito delle competenze previste dall'art. 198 ha disposto che i Comuni nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono, tra l'altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni promuovendo il recupero delle stesse;

Che, anche al fine di minimizzare la produzione dei rifiuti, risulta opportuno disciplinare il settore commercio a posto fisso ed itinerante nell'ambito del territorio comunale al fine di consentire il recepimento di quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2007. Ciò anche per rendere più efficienti ed efficaci le attività previste dal Piano comunale di raccolta differenziata dei rifiuti, soprattutto per quello che concerne i conferimenti della Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani presso i siti di trattamento finale;

Visto:

L'Ordinanza Sindacale n. 31 del 07/03/2008 con la quale è stato approvato il nuovo "PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA" in conformità con il Piano Regionale e con le previsioni dell'O.P.C.M. n. 3639 dell' 11/01/2008;

La Delibera Consiliare n. 22 del 20/06/2008 con la quale è stato approvato il disciplinare dei servizi 2008;

Il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006, in particolare gli artt. da 177 a 266;

L'art. 50 del D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

La Legge Finanziaria 2007, in particolare i commi n. 1130, 1131, 1132;

Sentito il Difensore Civico;
ORDINA

A decorrere dal 01/05/2009 a tutti gli esercenti attività commerciali che operano nel territorio comunale, sia a posto fisso che itinerante, il divieto di fornire buste di plastica (shoppers) non biodegradabili.

In alternativa, potranno essere utilizzati sacchetti certificati biodegradabili, quali, a titolo esemplicativo, sacchetti in mater-bi o altri materiali plastici di origine vegetale, cellulosa, carta o in tela o altre fibre naturali.

AVVERTE

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall'art. 16 della Legge 16/01/2003 n. 3.

I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 50,00 (cinquanta/00), pari al doppio del minimo, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.

Che qualora il trasgressore incorra per più di due volte nella sanzione di cui sopra si procederà alla sospensione della licenza commerciale di vendita.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere su tutto il territorio comunale e pubblicazione sul sito internet dell'Ente e rimessa alla Prefettura di Napoli, al Comando Stazione Carabinieri di Piano di Sorrento, al Commissariato P.S. di Sorrento, all'ASL NA5 Ufficio IPA di S. Agnello, all'UNIMET di Meta, alla Società Penisolaverde S.p.a. di Sorrento, all'Ufficio Attività Produttive, sede ed al locale Comando di Polizia Municipale.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile della Polizia Municipale.

Gli Agenti tutti della Forza Pubblica sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori

Che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n. 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R. art. 21, Legge 6/12/1971 n. 1034 ) previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg. dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120giorni (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con esso.






Meta, 03/02/2009
IL SINDACO

ANTONELLI Bruno